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Investimenti Sostenibili 4.0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

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INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0

 

Descrizione Servizio Generale:

Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:

  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiunte:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Costo del servizio:

“Pagamento posticipato, non paghi nulla alla prenotazione del servizio”

Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiunte:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

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  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
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Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
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  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

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  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
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  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

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  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
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  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

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  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
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  • macchinari, impianti e attrezzature
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  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
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Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

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  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
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Descrizione Servizio Generale:

Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:

  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiunte:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. I Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:

  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiuntive:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

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  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
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  • Consulenza per Individuare le Agevolazioni Disponibili e la sussistenza dei requisiti “relative a questo piano di transizione digitale” ( Valore: 200,00 euro)
  • Predisposizione documentazione e presentazione domanda per l’agevolazione Riforma Sabatini 4.0, o altre agevolazioni simili; (Valore: 1.400,00 euro)
  • Eventuale perizia tecnica o relazione di congruità “sui beni oggetto dell’investimento agevolativo”; (Valore: 400,00 euro)
  • Servizi integrazione sistemi aziendali informativi “compresa di formazione del personale dipendente ed eventuali collaboratori”; (1.350,00 euro)

 

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Descrizione Servizio Generale:

Micro-Credito d’impresa è un istituto che sostiene l’erogazione di finanziamenti a favore delle imprese costituite da non più di 5 anni e team di persone fisiche che vogliono aprire una nuova attività. Rispetto alle altre tipologie di finanziamento si distingue in quanto è strettamente rivolto alle esigenze delle imprese che necessitano di liquidità o di sostenere spese per investimenti. Questo servizio comprende tutta una serie di attività compiute da soggetti esterni al microcredito, come i commercialisti.

 

Informazioni aggiuntive:

In particolare le attività che ti verranno erogate dal commercialista sono:

  • Analisi tecnica di prefattibilità presso l’istituto bancario, che comprende il reperimento e l’invio di tutta la documentazione necessaria per poter procedere con l’analisi della prefattibilità
  • Progettazione del relativo business plan, completo in tutte le sue parti; dall’analisi del mercato, a quella economica e reddituale, necessaria per la valutazione della pratica da parte del microcredito e di altri istituti bancari
  • Servizio di tutoraggio tecnico x 12 mesi, volte a verificare il corretto andamento aziendale e offrire consigli e pareri in caso di criticità

 

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