Vi rientrano tutte quelle cause che riguardano casi di riciclaggio di denaro; quando parliamo di riciclaggio intendiamo qualunque soggetto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, più concretamente compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza e natura delittuosa.
Informazioni aggiuntive:
Il riciclaggio di denaro è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con una multa che oscilla tra 5.000 euro e 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
Costo del servizio:
“Pagamento posticipato; non pagare nulla alla prenotazione del servizio”
Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.
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Quando parliamo di istanza di fallimento, parlando di quel particolare atto attraverso il quale viene richiesto alle pubbliche autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, verificato che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi.
L’istanza di fallimento può essere richiesta da parte:
del debitore stesso
dei creditori
del Pubblico Ministero o erede nel caso di imprenditore defunto
Informazioni aggiuntive:
Per procedere, il richiedente dovrà presentare l’istanza presso il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Se la sede principale è situata all’estero, l’istanza di fallimento si presenta al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede secondaria più importante. Invece, nel caso in cui sia l’imprenditore stesso a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancellazione e sarà compito del funzionario autenticare la firma del ricorso o può avvalersi dell’assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. All’istanza di fallimento inoltre devono essere allegati tutta una serie di documenti, quali:
documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa
visura della CCIAA della società aggiornata
i bilanci dei tre esercizi precedenti o se di durata, dell’intera esistenza dell’impresa
lo stato patrimoniale dell’azienda
l’elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l’indicazione dei rispettivi crediti e debiti
il verbale dell’assemblea
l’eventuale certificato camerale sui protestati
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L’istanza di fallimento può essere richiesta da parte:
del debitore stesso
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Per procedere, il richiedente dovrà presentare l’istanza presso il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Se la sede principale è situata all’estero, l’istanza di fallimento si presenta al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede secondaria più importante. Invece, nel caso in cui sia l’imprenditore stesso a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancellazione e sarà compito del funzionario autenticare la firma del ricorso o può avvalersi dell’assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. All’istanza di fallimento inoltre devono essere allegati tutta una serie di documenti, quali:
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