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Consulenze per transizione aziende 4.0

300,00 

CONSULENZE PER TRANSIZIONE AZIENDE 4.0 

 

Descrizione Generale Servizio:

Si tratta di una consulenza specifica il cui obiettivo è quello di individuare le possibilità e opportunità per la tua azienda di integrare i sistemi industriali 4.0 che sono in grado di semplificare e rendere più efficiente il processo di gestione della produzione, distribuzione, organizzazione, e così via, comprensiva di relazione di congruità. Ancora più concretamente il fine è anche quello di individuare i diversi tipi di aiuto da destinare all’azienda in termini di transizione 4.0.

 

Informazioni Aggiuntive:

Si possono distinguere 3 diversi interventi possibili, che variano in funzione delle esigenze e bisogni delle diverse aziende:

  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, il cui obiettivo è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitalizzazione dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
  • Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, innovazione e design, il cui obiettivo è quello di incentivare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione per aiutare a migliorare la competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale.
  • Credito d’imposta formazione 4.0, il cui obiettivo è quello di favorire gli investimenti delle imprese per quanto riguarda la formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto tecnologie per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

 

Costo del Servizio:

“Pagamento alla prenotazione del servizio”

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CONSULEZA DEL DEBITO

45,00 

(analisi dei debiti, della situazione finanziaria, del sovraindebitamento, dello stato di sofferenza, con soluzione personalizzata sanatoria)

€ 45,00/ORA per consulenza spot. Poi da definire con il cliente in base alle esigenze.

Investimenti Sostenibili 4.0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

0,00 

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0

 

Descrizione Servizio Generale:

Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:

  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiunte:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Costo del servizio:

“Pagamento posticipato, non paghi nulla alla prenotazione del servizio”

Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.

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Investimenti Sostenibili 4.0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

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INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0

 

Descrizione Servizio Generale:

Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:

  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiunte:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiunte:

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  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

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  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiuntive:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

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  • macchinari, impianti e attrezzature
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  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
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  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiuntive:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

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I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
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Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Costo del Servizio:

“Pagamento posticipato, non paghi nulla alla prenotazione del servizio”

Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.

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