Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 20,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il contributore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 30,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il contributore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 25,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il contributore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 0,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 30,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 25,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 20,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 20,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 20,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 20,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 30,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Gestione ordinaria cartelle esattoriali ⭐⭐⭐⭐⭐ A partire da: 20,00 € GESTIONE ORDINARIA CARTELLE ESATTORIALI Descrizione Servizio Generale: La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni Informazioni Aggiunte: a) Operazioni di Pagamento: Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali. Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. b) Operazioni di riscossione coattiva Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili dei beni mobili e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto) c) Operazioni di contestazioni delle cartelle Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Costo del servizio: “Pagamento alla prenotazione del servizio” PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE (se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)