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Giustizia pubblica: Frodi

Giustizia pubblica: Frodi

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GIUSTIZIA PUBBLICA: FRODI

 

Descrizione Generale Servizio:

Quando parliamo di frode stiamo parlando di tutta una serie di condotte caratterizzate da modalità elusive previste come reato dal codice o dalle leggi speciali. Esistono diversi tipi di frode tra cui: frode in commercio, delitto contro l’industria, ecc… e si configurano a seconda delle circostanze nelle quali si verificano i fatti.

 

Informazioni Aggiuntivo:

Più concretamente viene considerato frode, il commercio commesso da chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa per un’altra, che abbia origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita: 1) comportamento realizzato in modo artificioso riguardante, allegazione di documenti contraffatti, emissione o utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, ecc, che ha come obiettivo l’evasione delle imposte, in questo caso di parla di Frode Fiscale; 2) violazione di una norma della legge, non dichiarata nella sua disposizione letterale, ma implicitamente e indirettamente, contrastando cioè l’effettivo contenuto della norma, in questo caso si parla di Frode di Legge; e cosi via.

 

Costo del Servizio:

“Pagamento posticipato; non paghi nulla alla prenotazione del servizio”

Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza
gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere,
seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.

 

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Giustizia pubblica: Riciclaggio aggravata dal metodo mafioso

Giustizia pubblica: Riciclaggio aggravata dal metodo mafioso

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GIUSTIZIA PUBBLICA: RICICLAGGIO DI DENARO AGGRAVATA DAL METODO MAFIOSO

 

Descrizione Generale Servizio:

Vi rientrano tutte quelle cause che riguardano casi di riciclaggio di denaro aggravate dal metodo mafioso; quando parliamo di riciclaggio intendiamo qualunque soggetto che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, Più concretamente compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza e natura delittuosa.

 

Informazioni Aggiuntive:

Il riciclaggio di denaro è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con una multa che oscilla tra 5.000 euro e 25.000 euro.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

 

Costo del Servizio:

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Giustizia Pubblica: Riciclaggio di denaro

Giustizia pubblica: Riciclaggio di denaro

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GIUSTIZIA PUBBLICA: RICCICLAGGIO DI DENARO

 

Descrizione Generale Servizio:

Vi rientrano tutte quelle cause che riguardano casi di riciclaggio di denaro; quando parliamo di riciclaggio intendiamo qualunque soggetto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, più concretamente compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza e natura delittuosa.

 

Informazioni Aggiuntivo:

Il riciclaggio di denaro è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con una multa che oscilla tra 5.000 euro e 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

 

Costo del Servizio:

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Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza
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Investimenti Sostenibili 4.0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

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INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0

 

Descrizione Servizio Generale:

Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:

  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiunte:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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Investimenti Sostenibili 4.0 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

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INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0

 

Descrizione Generale Servizio:

Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. I Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:

  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiuntive:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiunte:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

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  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
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  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Costo del servizio:

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

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  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

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  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
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Descrizione Servizio Generale:

Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:

  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

Informazioni Aggiunte:

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:

  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
  • servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).

Sono ammissibili spese quali:

  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  5. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  6. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

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  • macchinari, impianti e attrezzature
  • opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
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  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
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  1. alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
  2. al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

 

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  • attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
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  • programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
  • acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
  • oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  1. prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
  2. essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  3. essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
  4. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
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