Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, è quell’incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Kioto. Le risorse stanziate per l’incentivo si suddividono in:
30% garanzie
70% finanziamenti agevolati
Sono finanziabili le iniziative che riguardano:
la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali
la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione
la riqualificazione energetica degli edifici
Informazioni Aggiuntive:
Spese ammissibili riguardano:
consulenze (nella misura max del 10% delle spese ammissibili)
con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici
impianti, macchinari e attrezzature
le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento
interventi sull’involucro edilizio
comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
infrastrutture specifiche
comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica – comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.
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La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni
Informazioni Aggiuntive:
a) Operazioni di Pagamento:
Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contribuente in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato le somme entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
dei beni mobili
e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il contribuente può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’ammontare delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
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La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni
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a) Operazioni di Pagamento:
Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
dei beni mobili
e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
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a) Operazioni di Pagamento:
Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
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e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
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Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contribuente in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato le somme entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
dei beni mobili
e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il contribuente può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’ammontare delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
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Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contribuente in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato le somme entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
dei beni mobili
e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il contribuente può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’ammontare delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
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Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contribuente in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato le somme entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
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e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il contribuente può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’ammontare delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
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Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
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ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
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c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
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Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
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