Quando parliamo di fatturazione elettronica, stiamo parlando di un sistema digitale attraverso il quale avviene l’emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione. Più concretamente quindi la fattura elettronica è un documento informatico che regola la maggior parte delle vendite di beni e servizi in Italia, che deve essere firmato digitalmente e trasmesso attraverso il sistema.
Informazioni Aggiunte:
Sarà compito delle singole imprese quindi:
Predisporre le fatture in formato elettronico
Firmarle in maniera digitale
Scegliere il canale di trasmissione tra quelli disponibili
Ricevere le notifiche ei riscontri dalla PA attraverso il sistema d’interscambio
Conservare le fatture elettroniche
Costo del servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? COS’ASPETTI CONTATTACCI!
PRENOTA SUBITO IL SERVIZIO
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Quando parliamo di fatturazione elettronica, stiamo parlando di un sistema digitale attraverso il quale avviene l’emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione. Più concretamente quindi la fattura elettronica è un documento informatico che regola la maggior parte delle vendite di beni e servizi in Italia, che deve essere firmato digitalmente e trasmesso attraverso il sistema.
Informazioni Aggiunte:
Sarà compito delle singole imprese quindi:
Predisporre le fatture in formato elettronico
Firmarle in maniera digitale
Scegliere il canale di trasmissione tra quelli disponibili
Ricevere le notifiche ei riscontri dalla PA attraverso il sistema d’interscambio
Conservare le fatture elettroniche
Costo del servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? COS’ASPETTI CONTATTACCI!
PRENOTA SUBITO IL SERVIZIO
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Quando parliamo di fatturazione elettronica, stiamo parlando di un sistema digitale attraverso il quale avviene l’emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione. Più concretamente quindi la fattura elettronica è un documento informatico che regola la maggior parte delle vendite di beni e servizi in Italia, che deve essere firmato digitalmente e trasmesso attraverso il sistema.
Informazioni Aggiunte:
Sarà compito delle singole imprese quindi:
Predisporre le fatture in formato elettronico
Firmarle in maniera digitale
Scegliere il canale di trasmissione tra quelli disponibili
Ricevere le notifiche ei riscontri dalla PA attraverso il sistema d’interscambio
Conservare le fatture elettroniche
Costo del servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? COS’ASPETTI CONTATTACCI!
PRENOTA SUBITO IL SERVIZIO
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
SERVIZI DI FINANZA AGEVOLATA: RICHIESTA AGEVOLAZIONI PUBBLICHE
Descrizione Generale Servizio:
Questo servizio di finanza agevolata si pone come obiettivo quello di permettere alle aziende già costituite e da costituire di accedere a risorse e fondi statali a condizioni estremamente agevolate.
Informazioni Aggiuntive:
Si compone di tutta una serie di attività che si articolano in:
Consulenza di orientamento per individuare le relative opportunità
Presentazione delle domande presso sistemi quali: INVITALIA, MISE, SIMEST, ecc..,
Progettazione Business Plan fino all’inoltro della domanda,
Formazione per il colloquio di valutazione istruttoria presso tali enti nazionali ed europei, qualora sia richiesto.
Costo del Servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA NELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE? COS’ASPETTI, CONTATTACI!
PRENOTA SUBITO IL SERVIZIO
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
L’agevolazione Fondo Cresci al Sud, è quel iniziativa che permette di acquisire partecipazioni, prevalentemente di minoranza nel capitale di rischio delle Piccole e Medie Imprese aventi sede legale e operativa nelle 8 regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il fondo finanzia progetti di sviluppo e crescita dimensionale, anche attraverso processi di acquisizione ed aggregazione.
I Principali obiettivi del Fondo Cresci al Sud sono:
sostenere la crescita dimensionale e la competitività delle PMI del Mezzogiorno;
accrescere le competenze degli imprenditori in tema di governance, finanza straordinaria, acquisizioni, gestione del passaggio generazionale, contribuendo alla trasformazione più opportuna e utile al percorso di crescita dell’impresa
instaurare una partnership tra la proprietà/management e INVITALIA finalizzata alla creazione di valore per tutti gli azionisti, con un piano di sviluppo condiviso
stimolare le operazioni di private equity nelle regioni del Sud Italia, normalmente poco presidiate dai Fondi di Private Equity
Informazioni Aggiuntive:
Principali requisiti delle aziende finanziabili sono:
numero di dipendenti inferiore a 250;
valore della produzione non inferiore a 10 milioni di euro;
fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale attivo non superiore a 43 milioni di euro;
sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
virtuosità in termini di fondamentali economico-finanziari, posizionamento di mercato, vantaggio competitivo, potenziale di sviluppo sia per linee interne che per linee esterne.
sono altresì ammessi investimenti in società di nuova costituzione purché derivanti dallo scorporo o aggregazione di attività già esistenti, ferma restando la soglia minima di ricavi delle vendite e delle prestazioni per tali attività scorporate o frutto dell’aggregazione di almeno 5 milioni di euro.
Costo del Servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
HAI BISOGNO DI MAGGIORE SUPPORTO? COS’ASPETTI CONTATTACI!
PRENOTA SUBITO IL SERVIZIO
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Per gestione dei rapporti di lavoro domestico, si intendono tutti quei lavoratori domestici che svolgono il loro servizio per il funzionamento della vita familiare, per esempio fra questi vi rientrano: cuochi, baby-sitter continuative, autisti, badanti, ecc. Ovviamente per l’assunzione di un lavoratore domestico vi è una specifica procedura che il datore di lavoro portare avanti al fine di evitare eventuali sanzioni, motivo per cui risulta fondamentale affidarsi ad un commercialista competente.
Informazioni Aggiuntive:
Più concretamente sia il datore di lavoro che il lavoratore domestico devono sottostare a una serie di obblighi a seconda della provenienza e della cittadinanza del lavoratore e quindi presentare tutta la documentazione necessaria per instaurare il rapporto di lavoro. Dopo aver reperito i documenti necessari il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS entro i tempi stabiliti l’instaurazione del rapporto lavorativo attraverso la rete telematica.
La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni
Informazioni Aggiuntive:
a) Operazioni di Pagamento:
Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contribuente in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato le somme entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
dei beni mobili
e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il contribuente può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’ammontare delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
Costo del Servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni
Informazioni Aggiunte:
a) Operazioni di Pagamento:
Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
dei beni mobili
e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
Costo del servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni
Informazioni Aggiunte:
a) Operazioni di Pagamento:
Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
dei beni mobili
e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
Costo del servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni
Informazioni Aggiunte:
a) Operazioni di Pagamento:
Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
dei beni mobili
e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
Costo del servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
La cartella esattoriale o cartella di pagamento è lo strumento utilizzato per il recupero del credito erariale. Le cartelle di pagamento possono anche contenere inviti a pagare certe somme causate da: a)contravvenzioni alla circolazione stradale, sanzioni amministrative, tasse comunali, ecc. Le cartelle di pagamento vengono notificate ai contribuenti dagli enti di riscossione per raccomandata e contengono l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte in cartella” a carico del contribuente. All’interno della gestione ordinaria delle cartelle esattoriali troviamo: a) pagamento, b) riscossione coattiva, c) contestazioni
Informazioni Aggiunte:
a) Operazioni di Pagamento:
Il contributore dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.
Il contributore in casi particolari può chiedere all’Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma rateizzata delle somme dovute. La richiesta di rateazione accompagnata da dovuta documentazione, deve essere redatta con l’apposizione della marca da bollo e presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva.
L’Ufficio, esamina la situazione del contribuente e se vi è esito positivo può concedere la dilazione fino a 60 rate sospendendo la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. Una volta concessa la sospensione, il debitore è dovuto a erogare gli stessi interessi dovuti per la rateazione.
b) Operazioni di riscossione coattiva
Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha pagato la somma entro 60 giorni, il concessionario è autorizzato dalla normativa ha procedere con la riscossione coattiva
ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati
ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
Il concessionario può inoltre procedere direttamente all’espropriazione forzata
dei beni immobili
dei beni mobili
e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell’ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto)
c) Operazioni di contestazioni delle cartelle
Il collaboratore può presentare le sue contestazioni all’ufficio di riscossione e chiedere l’annullamento delle somme iscritte nelle cartelle. Se l’Ufficio verifica con esito positivo, l’ufficio è tenuto ad annullarlo e ad effettuare lo “sgravio fiscale”. Se l’Ufficio verifica con esito positivo ma si verifica un annullamento parziale dell’iscrizione a ruolo, l’ufficio di competenza deve comunicare l’importo delle imposte che restano dovute. Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
Costo del servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
PRENOTA SUBITO LA TUA ROTTAMAZIONE
(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)