Vi rientrano tutte quelle cause che riguardano casi di riciclaggio di denaro; quando parliamo di riciclaggio intendiamo qualunque soggetto che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, più concretamente compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza e natura delittuosa.
Informazioni aggiuntive:
Il riciclaggio di denaro è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con una multa che oscilla tra 5.000 euro e 25.000 euro. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione, punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
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Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:
alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.
Informazioni Aggiunte:
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:
attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).
Sono ammissibili spese quali:
macchinari, impianti e attrezzature
opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
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Quando parliamo di iscrizione ipotecaria, stiamo parlando di quell’atto attraverso il quale un’ipoteca diventa effettivamente valida. Molte volte viene richiesta quando si accende, un mutuo ipotecario vale a dire un mutuo che mette come garanzia del credito l’immobile stesso. Per procedere con l’iscrizione ipotecaria devono essere presentati tutta una serie di documenti.
Informazioni Aggiuntivo:
Alcuni dei documenti da presentare sono:
Un documento che indica le motivazioni dell’ipoteca, come per esempio un mutuo
La nota di iscrizione vale a dire un documento, che viene redatto su degli appositi software e che contiene tutte le informazioni che sono necessarie per poi costituire l’ipoteca, come dati anagrafici e dati identificativi dell’immobile. Nella nota devono essere indicati inoltre alcuni dati relativi al prestito, come il tasso di interessi.
Infine l’iscrizione va presentata presso la conservatoria dei registri Immobiliari del territorio di riferimento. L’iscrizione ha una validità di 20 anni, e può essere rinnovata dal creditore per altri 20.
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La nota di iscrizione vale a dire un documento, che viene redatto su degli appositi software e che contiene tutte le informazioni che sono necessarie per poi costituire l’ipoteca, come dati anagrafici e dati identificativi dell’ipoteca. ipoteca. immobile. Nella nota devono essere indicati inoltre alcuni dati relativi al prestito, come il tasso di interessi.
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Quando parliamo di istanza di fallimento, parlando di quel particolare atto attraverso il quale viene richiesto alle pubbliche autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, verificato che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi.
L’istanza di fallimento può essere richiesta da parte:
del debitore stesso
dei creditori
del Pubblico Ministero o erede nel caso di imprenditore defunto
Informazioni aggiuntive:
Per procedere, il richiedente dovrà presentare l’istanza presso il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Se la sede principale è situata all’estero, l’istanza di fallimento si presenta al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede secondaria più importante. Invece, nel caso in cui sia l’imprenditore stesso a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancellazione e sarà compito del funzionario autenticare la firma del ricorso o può avvalersi dell’assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. All’istanza di fallimento inoltre devono essere allegati tutta una serie di documenti, quali:
documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa
visura della CCIAA della società aggiornata
i bilanci dei tre esercizi precedenti o se di durata, dell’intera esistenza dell’impresa
lo stato patrimoniale dell’azienda
l’elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l’indicazione dei rispettivi crediti e debiti
il verbale dell’assemblea
l’eventuale certificato camerale sui protestati
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Quando parliamo di istanza di fallimento, parlando di quel particolare atto attraverso il quale viene richiesto alle pubbliche autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, verificato che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi.
L’istanza di fallimento può essere richiesta da parte:
del debitore stesso
dei creditori
del Pubblico Ministero o erede nel caso di imprenditore defunto
Informazioni aggiuntive:
Per procedere, il richiedente dovrà presentare l’istanza presso il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Se la sede principale è situata all’estero, l’istanza di fallimento si presenta al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede secondaria più importante. Invece, nel caso in cui sia l’imprenditore stesso a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancellazione e sarà compito del funzionario autenticare la firma del ricorso o può avvalersi dell’assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. All’istanza di fallimento inoltre devono essere allegati tutta una serie di documenti, quali:
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L’istanza di fallimento può essere richiesta da parte:
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Per procedere, il richiedente dovrà presentare l’istanza presso il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Se la sede principale è situata all’estero, l’istanza di fallimento si presenta al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede secondaria più importante. Invece, nel caso in cui sia l’imprenditore stesso a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancellazione e sarà compito del funzionario autenticare la firma del ricorso o può avvalersi dell’assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. All’istanza di fallimento inoltre devono essere allegati tutta una serie di documenti, quali:
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