GIUSTIZIA PUBBLICA: RISARCIMENTI ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO
Descrizione Servizio Generale:
Vi rientrano tutte quelle cause che fanno riferimento ai danni causa alle vittime della mafia, le quali hanno la possibilità di chiedere un risarcimento. Se sei vittima di un reato di mafia, puoi ottenere un risarcimento da parte dello Stato, bisogna presentare la domanda alla prefettura dove risiedi oa quella del luogo dove è stata pronunciata la sentenza di condanna del reato di cui sei stato vittima.
Informazioni Aggiunte:
Per presentare la domanda devi possedere una serie di requisiti quali:
devi essere vittima di un reato di mafia riconosciuto da una sentenza penale
devi esserti costituito parte civile nel processo penale o in quello civile per il risarcimento del danno
non devi avere precedenti penali
né avere in corso un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione per mafia
Se sei un ente o un’associazione, puoi fare anche tu richiesta per ottenere un rimborso delle spese legali che hai sostenuto durante il processo dove ti sei costituito. A seguito della domanda ricevuta, la prefettura competente raccoglierà tutte le informazioni utili necessarie per esaminare il caso concreto. In caso di accoglimento, lo Stato ti corrisponderà il risarcimento quale vittima di un reato di mafia e riceverà una comunicazione da parte della prefettura e l’importo ti sarà versato sul conto da te indicato in fase di domanda. Non sei SOLO fatti assistere dai nostri consulenti che ti sapranno guidare nel migliore dei modi.
Costo del servizio:
“Pagamento posticipato; non pagare nulla alla prenotazione del servizio”
Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.
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(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Le imprese possono sospendere o rinegoziare i finanziamenti agevolati relativi a tre bandi del Ministero dello Sviluppo Economico (D.M. 7 agosto 2019):
Investimenti innovativi (decreto 6 agosto 2010)
Biomasse (decreto 13 dicembre 2011)
Efficienza energetica 2013 (decreto 5 dicembre 2013)
La novità è contenuta nella Circolare del 10 febbraio 2020, con la quale il Mise stabilisce le modalità di presentazione della richiesta.
Vista l’incostanza dell’attuale ciclo economico – che può determinare per le imprese flussi finanziari instabili- la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero ha previsto la possibilità di rinegoziazione a tutti i soggetti che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti che sono stati ammessi.
Possono accedere al beneficio anche le società revocate per il solo mancato pagamento delle rate di finanziamento agevolato. Non possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto le imprese in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale.
Le società possono richiedere, per una sola volta e nel rispetto dell’intensità di aiuto determinata in sede di concessione, una sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate per un periodo di 12 mesi, con una scadenza non successiva ad un anno a decorrere dall’entrata in vigore del decreto 7 agosto 2019 e in aggiunta, o in alternativa alla sospensione, un allungamento dei piani di ammortamento fino a 15 anni di durata complessiva, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata del finanziamento agevolato, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute.
Il possesso dei requisiti previsti dal decreto è un requisito essenziale affinchè sia ammessa la chiesta di finanziamento.
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Quando parliamo di Investimenti innovativi, stiamo parlando di un bando che sostiene i progetti che hanno come fine quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, in grado di accelerare la transizione del settore manifatturiero verso un modello di economia circolare. La misura è attiva in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Informazioni Aggiuntive:
Le agevolazioni coprono fino al 75% delle spese ammissibili:
micro e piccole imprese: 35% di contributo in conto impianti e 40% di finanziamento agevolato
medie imprese: 25% di contributo in conto impianti e 50% di finanziamento agevolato
Il rimanente 25% deve essere garantito dall’azienda con risorse proprie.
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Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:
alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.
Informazioni Aggiunte:
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:
attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).
Sono ammissibili spese quali:
macchinari, impianti e attrezzature
opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
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Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:
alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.
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I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:
attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).
Sono ammissibili spese quali:
macchinari, impianti e attrezzature
opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
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acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
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alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.
Informazioni Aggiunte:
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:
attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
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Sono ammissibili spese quali:
macchinari, impianti e attrezzature
opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
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acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
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Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
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essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
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oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
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nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
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alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.
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I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:
attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
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opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Costo del servizio:
“Pagamento posticipato, non paghi nulla alla prenotazione del servizio”
Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.
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(se desideri maggiori informazioni contattaci alla voce “informazioni servizi)
Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. I Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:
alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.
Informazioni Aggiuntive:
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:
attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).
Sono ammissibili spese quali:
macchinari, impianti e attrezzature
opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Costo del Servizio:
“Pagamento posticipato, non paghi nulla alla prenotazione del servizio”
Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.
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Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:
alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.
Informazioni Aggiunte:
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:
attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).
Sono ammissibili spese quali:
macchinari, impianti e attrezzature
opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Costo del servizio:
“Pagamento posticipato, non paghi nulla alla prenotazione del servizio”
Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.
DEVI EFFETTUARE DEGLI INVESTIMENTI 4.0? COS’ASPETTI CONTATTACCI!
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Quando parliamo di Investimenti sostenibili 4.0, stiamo parlando dell’agevolazione a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali che siano innovativi e sostenibili. Le Destinatarie sono: le micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al fine di superare la contrazione di capitale indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Hanno priorità coloro in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità, per i quali sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura di accesso. In tal senso sono valorizzati, i programmi che puntano:
alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare
al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, per conseguire l’obiettivo di risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.
Informazioni Aggiunte:
I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento di una serie di attività economiche:
attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Sono esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).
servizi alle imprese (cfr allegato 4 del decreto ministeriale 10 febbraio 2022).
Sono ammissibili spese quali:
macchinari, impianti e attrezzature
opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
programmi informatici e licenze per l’uso di macchinari
acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientale o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione
oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Per i progetti di investimento che si rivolgono al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammissibili anche le spese per servizi di consulenza diretta alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto delle misure di efficienza energetica, nei limiti del 3% dell L’importo complessivo delle spese ammissibili è una condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisce un adempimento obbligatorio per l’impresa.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
prevedere l’utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 e l’importo delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammessi dal programma
essere diretti all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi che si rivolgono alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, le spese ammissibili non Devono essere complessivamente inferiori a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Costo del servizio:
“Pagamento posticipato, non paghi nulla alla prenotazione del servizio”
Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.
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