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Atto di precetto: inadempimenti del debitore

Atto di Precetto: inadempimenti del debitore

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ATTO DI PRECETTO: INADEMPIMENTI DEL DEBITORE

 

Descrizione Servizio Generale:

L’atto di precetto per inadempimento del debitore, è quell’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo precedentemente assunto, avvisandolo che in caso di mancato adempimento, procederà con l’esecuzione forzata nei suoi confrontarsi. Più concretamente lo possiamo intendere come uno strumento di risarcimento a favore del creditore. Questo atto lo possiamo considerare come l’ultima spiaggia, difatti viene portato avanti dopo che il creditore ha compiuto altre azioni quali: intimazioni di pagamento, contenute in atti stragiudiziali “come la raccomandata o la pec ” e giudiziali, “come l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo, ecc..”. Nel caso in cui il debitore dopo i primi avvisi risulta ancora inadempiente, viene predisposto dal creditore l’atto di precetto.

 

Informazioni Aggiunte:

L’atto di precetto deve contenere tutta una serie di informazioni utili quali: l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore vale a dire “;l’obbligo ad adempiere agli impegni assunti”; la previsione di un termine entro il quale adempiere agli impegni assunti con precisa indicazione della somma dovuta; e l’avviso dell’esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito e indicato.

 

Costo del servizio:

“Pagamento alla prenotazione del servizio”

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L’atto di precetto per inadempimento del debitore, è quell’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo precedentemente assunto, avvisandolo che in caso di mancato adempimento, procederà con l’esecuzione forzata nei suoi confrontarsi. Più concretamente lo possiamo intendere come uno strumento di risarcimento a favore del creditore. Questo atto lo possiamo considerare come l’ultima spiaggia, difatti viene portato avanti dopo che il creditore ha compiuto altre azioni quali: intimazioni di pagamento, contenute in atti stragiudiziali “come la raccomandata o la pec ” e giudiziali, “come l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo, ecc..”. Nel caso in cui il debitore dopo i primi avvisi risulta ancora inadempiente, viene predisposto dal creditore l’atto di precetto.

 

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L’atto di precetto deve contenere tutta una serie di informazioni utili quali: l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore vale a dire “;l’obbligo ad adempiere agli impegni assunti”; la previsione di un termine entro il quale adempiere agli impegni assunti con precisa indicazione della somma dovuta; e l’avviso dell’esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito e indicato.

 

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