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Istanza di Fallimento

Istanza di fallimento

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ISTANZA DI CADUTA

 

Descrizione Servizio Generale:

Quando parliamo di istanza di fallimento, parlando di quel particolare atto attraverso il quale viene richiesto alle pubbliche autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, verificato che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi.

L’istanza di fallimento può essere richiesta da parte:

  • del debitore stesso
  • dei creditori
  • del Pubblico Ministero o erede nel caso di imprenditore defunto

 

Informazioni aggiuntive:

Per procedere, il richiedente dovrà presentare l’istanza presso il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Se la sede principale è situata all’estero, l’istanza di fallimento si presenta al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede secondaria più importante. Invece, nel caso in cui sia l’imprenditore stesso a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancellazione e sarà compito del funzionario autenticare la firma del ricorso o può avvalersi dell’assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. All’istanza di fallimento inoltre devono essere allegati tutta una serie di documenti, quali:

  • documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa
  • visura della CCIAA della società aggiornata
  • i bilanci dei tre esercizi precedenti o se di durata, dell’intera esistenza dell’impresa
  • lo stato patrimoniale dell’azienda
  • l’elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l’indicazione dei rispettivi crediti e debiti
  • il verbale dell’assemblea
  • l’eventuale certificato camerale sui protestati

 

Costo del servizio:

“Pagamento alla prenotazione del servizio”

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Quando parliamo di istanza di fallimento, parlando di quel particolare atto attraverso il quale viene richiesto alle pubbliche autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, verificato che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi.

L’istanza di fallimento può essere richiesta da parte:

  • del debitore stesso
  • dei creditori
  • del Pubblico Ministero o erede nel caso di imprenditore defunto

 

Informazioni aggiuntive:

Per procedere, il richiedente dovrà presentare l’istanza presso il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Se la sede principale è situata all’estero, l’istanza di fallimento si presenta al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede secondaria più importante. Invece, nel caso in cui sia l’imprenditore stesso a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancellazione e sarà compito del funzionario autenticare la firma del ricorso o può avvalersi dell’assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. All’istanza di fallimento inoltre devono essere allegati tutta una serie di documenti, quali:

  • documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa
  • visura della CCIAA della società aggiornata
  • i bilanci dei tre esercizi precedenti o se di durata, dell’intera esistenza dell’impresa
  • lo stato patrimoniale dell’azienda
  • l’elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l’indicazione dei rispettivi crediti e debiti
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  • documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa
  • visura della CCIAA della società aggiornata
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  • documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa
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  • lo stato patrimoniale dell’azienda
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