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Assistenza covid-19: richiesta bonus indennità

30,00 

ASSISTENZA COVID-19: RICHIESTA BONUS INDENNITA’

 

Descrizione Generale Servizio:

Il decreto Sostegni, a fronte dei precedenti decreti a supporto dei lavoratori in difficoltà danneggiati a causa della situazione pandemica, ha messo a disposizione ulteriori misure di sostegno, quali tra questi vi rientra il bonus Indennità Covid che viene erogato in favore di categorie di lavoratori interessate all’ indennità Covid-19. Più concretamente il Decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità di importo pari a 2.400/1600 euro una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità omnicomprensiva introdotta dal decreto Ristori.

 

Informazioni Aggiuntive:

Questa somma d’indennità può essere erogata alle seguenti tipologie di lavoratori:

  1. i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  2. i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  3. lavoratori intermittenti
  4. i lavoratori autonomi occasionali
  5. i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
  6. i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  7. i lavoratori dello spettacolo

Costo del Servizio:

“Pagamento alla prenotazione del servizio”

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Atto di precetto: inadempimenti del debitore

Atto di Precetto: inadempimenti del debitore

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ATTO DI PRECETTO: INADEMPIMENTI DEL DEBITORE

 

Descrizione Servizio Generale:

L’atto di precetto per inadempimento del debitore, è quell’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo precedentemente assunto, avvisandolo che in caso di mancato adempimento, procederà con l’esecuzione forzata nei suoi confrontarsi. Più concretamente lo possiamo intendere come uno strumento di risarcimento a favore del creditore. Questo atto lo possiamo considerare come l’ultima spiaggia, difatti viene portato avanti dopo che il creditore ha compiuto altre azioni quali: intimazioni di pagamento, contenute in atti stragiudiziali “come la raccomandata o la pec ” e giudiziali, “come l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo, ecc..”. Nel caso in cui il debitore dopo i primi avvisi risulta ancora inadempiente, viene predisposto dal creditore l’atto di precetto.

 

Informazioni Aggiunte:

L’atto di precetto deve contenere tutta una serie di informazioni utili quali: l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore vale a dire “;l’obbligo ad adempiere agli impegni assunti”; la previsione di un termine entro il quale adempiere agli impegni assunti con precisa indicazione della somma dovuta; e l’avviso dell’esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito e indicato.

 

Costo del servizio:

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Atto di precetto: inadempimenti del debitore

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ATTO DI PRECETTO: INADEMPIMENTI DEL DEBITORE

 

Descrizione Generale Servizio:

L’ atto di precetto per inadempimento del debitore, è quell’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo precedentemente assunto, avvisandolo che in caso di mancato adempimento, procederà con l’esecuzione forzata nei suoi confronti. Più concretamente lo possiamo intendere come uno strumento di risarcimento a favore del creditore. Questo atto lo possiamo considerare come l’ultima spiaggia, difatti viene portato avanti dopo che il creditore ha compiuto altre azioni quali: intimazioni di pagamento, contenute in atti stragiudiziali “come la raccomandata o la pec ” e giudiziali, “come l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo, ecc..”. Nel caso in cui il debitore dopo i primi avvisi risulta ancora inadempiente, viene predisposto dal creditore l’atto di precetto.

 

Informazioni Aggiuntive:

L’atto di precetto deve contenere tutta una serie di informazioni utili quali: l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore vale a dire “l’obbligo ad adempiere agli impegni assunti”; la previsione di un termine entro il quale adempiere agli impegni assunti con precisa indicazione della somma dovuta; e l’avviso  dell’esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito e indicato.

 

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Atto di precetto: inadempimenti del debitore

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ATTO DI PRECETTO: INADEMPIMENTI DEL DEBITORE

 

Descrizione Generale Servizio:

L’ atto di precetto per inadempimento del debitore, è quell’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo precedentemente assunto, avvisandolo che in caso di mancato adempimento, procederà con l’esecuzione forzata nei suoi confronti. Più concretamente lo possiamo intendere come uno strumento di risarcimento a favore del creditore. Questo atto lo possiamo considerare come l’ultima spiaggia, difatti viene portato avanti dopo che il creditore ha compiuto altre azioni quali: intimazioni di pagamento, contenute in atti stragiudiziali “come la raccomandata o la pec ” e giudiziali, “come l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo, ecc..”. Nel caso in cui il debitore dopo i primi avvisi risulta ancora inadempiente, viene predisposto dal creditore l’atto di precetto.

 

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L’atto di precetto deve contenere tutta una serie di informazioni utili quali: l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore vale a dire “l’obbligo ad adempiere agli impegni assunti”; la previsione di un termine entro il quale adempiere agli impegni assunti con precisa indicazione della somma dovuta; e l’avviso  dell’esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito e indicato.

 

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Atto di precetto: inadempimenti del debitore

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L’ atto di precetto per inadempimento del debitore, è quell’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo precedentemente assunto, avvisandolo che in caso di mancato adempimento, procederà con l’esecuzione forzata nei suoi confronti. Più concretamente lo possiamo intendere come uno strumento di risarcimento a favore del creditore. Questo atto lo possiamo considerare come l’ultima spiaggia, difatti viene portato avanti dopo che il creditore ha compiuto altre azioni quali: intimazioni di pagamento, contenute in atti stragiudiziali “come la raccomandata o la pec ” e giudiziali, “come l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo, ecc..”. Nel caso in cui il debitore dopo i primi avvisi risulta ancora inadempiente, viene predisposto dal creditore l’atto di precetto.

 

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L’atto di precetto deve contenere tutta una serie di informazioni utili quali: l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore vale a dire “l’obbligo ad adempiere agli impegni assunti”; la previsione di un termine entro il quale adempiere agli impegni assunti con precisa indicazione della somma dovuta; e l’avviso  dell’esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito e indicato.

 

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